Art. 1.
(Modifiche all'articolo 416 del codice penale in materia di associazione per delinquere).

      1. All'articolo 416 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Se l'associazione è diretta a commettere i delitti di cui agli articoli 581 e 582, anche nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 583, nel corso o in occasione di competizioni calcistiche o sportive, la pena è aumentata nel caso previsto dal primo comma. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni nel caso previsto dal secondo comma.
      Se l'associazione è diretta a commettere il delitto di cui all'articolo 635, secondo comma, numero 5-bis), nel corso o in occasione di competizioni calcistiche o sportive, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 500 a euro 5.000 nel caso previsto dal primo comma. Si applica la sola pena della multa nel caso previsto dal secondo comma».